Notiziario UICI Firenze – Consiglio Sezione Territoriale – Venerdì 29 Gennaio ore 15

Cari soci,
vi informiamo che venerdì 29 gennaio alle ore 15 si terrà il Consiglio della sezione territoriale. I soci interessati all’ascolto possono collegarsi con la piattaforma Zoom con le seguenti modalità, cliccando sul seguente link:
app.mailvox.it/nl/pvnmc4/ys7qdg/hvan72u/uf/3/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL2ovNjI5NjE0MTkwNQ?_d=60P&_c=db5b79ab [1]
ID riunione: 629 614 1905
interagendo con un tocco su dispositivo mobile:
+390694806488,,6296141905# Italia
+390200667245,,6296141905# Italia
o con un telefono fisso componendo i seguenti numeri in base alla vostra posizione
        +39 069 480 6488 Italia
        +39 020 066 7245 Italia
        +39 021 241 28 823 Italia
ID riunione: 629 614 1905
Trova il tuo numero locale: app.mailvox.it/nl/pvnmc4/ys7qdg/hvan72u/uf/4/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3UvYWJydUM1ZWlt?_d=60P&_c=c6b15adf
Qui di seguito l’ordine del giorno della riunione:
1 – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3 – ESAME DOMANDE PERVENUTE
4-  RATIFICA DELIBERE D’URGENZA
5-  PENSIONATO FEMMINILE VIA FIBONACCI 11– ANALISI PREVENTIVI E DETERMINAZIONI
6-  AMMINISTRAZIONE – DETERMINAZIONI
7-  SOCI MOROSI – DETERMINAZIONI
8-  ASSEMBLEA CONSUNTIVA 2020 – DETERMINAZIONI
9-  I.RI.FO.R FIRENZE – COMUNICAZIONI
10 – CIRCOLO BARAGLI – COMUNICAZIONI
11 – VARIE ED EVENTUALI
Cordiali saluti
La segreteria UICI Firenze
 
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Notiziario UICI Firenze – UICI Pesaro Urbino – “Non siamo normali”- Progetto Occhio alla rete – 3 Febbraio

Cari soci, 
vi inoltriamo l’iniziativa “Non siamo normali” della sezione territoriale di Pesaro Urbino
Cordiali saluti
La segreteria UICI Firenze
*“ NON SIAMO NORMALI”*
Nell’ambito del Progetto “Occhio alla rete”
*l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione territoriale di Pesaro Urbino*
organizza:
*/_Lettura online con discussione _/*
/Nove storie di atleti pesaresi che hanno trasformato la propria disabilità in pura energia/ . Un  libro scritto a quattro mani dalle giornaliste sportive *Elisabetta Ferri* e *Beatrice Terenzi, * che narra le storie di 9 atleti pesaresi con disabilità. Ragazzi straordinari che non si sono arresi alle avversità che li hanno colpiti, anzi hanno fatto di questi ostacoli dei formidabili stimoli per la loro rinascita attraverso lo sport.
/9 atleti, 9 campioni nelle loro discipline, accomunati da una forza speciale che li rende eccezionali rispetto agli altri. La determinazione, il coraggio, la passione e il riscatto. La vita ha colpito ognuno di loro in maniera diversa, stravolgendone la normalità: tutti hanno deciso di reagire, scendendo in un campo, correndo su una pista, tirando con l’arco o praticando arti marziali. “Non siamo normali” è il titolo del libro, perché i 9 protagonisti sono molto di più. ///
In collegamento, a  raccogliere opinioni, emozioni e sensazioni sulla lettura  saranno presenti Giordano Cardellini, Anna Maria Mencoboni e Michele Baldelli, protagonisti delle storie di vita e di sport proposte, nonché le autrici.
L’appuntamento è per il giorno *MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO* *dalle ore 17.00 alle ore 19.00* in modalità telematica su piattaforma Zoom.
Entra nella riunione in Zoom app.mailvox.it/nl/pvnmc4/yvzpd0/hvan72u/uf/3/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai84Mzk0ODc0NDExMD9wd2Q9Tlc4MU9WWXJLMlZFYm5GaFp6SXlVRUZIU25KbVFUMDk?_d=60O&_c=0be0a78d [1]
ID riunione: 839 4874 4110 Passcode: 664120
Spazio quindi alla lettura, un modo di vivere lo sport senza sudare!!!*/__/*
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Notiziario UICI Firenze – L’indennità di accompagnamento non fa reddito. Consiglio di Stato, sentenza n. 07850

         Care amiche, cari amici,
richiamo l’attenzione sull’ultima sentenza del Consiglio di Stato in materia di disabilità, *la n. 07850 del 10 dicembre 2020*, che ribadisce il principio secondo cui la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento cat. INVCIV esulano dalla nozione di “_reddito_”, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma vanno considerati come emolumenti riconosciuti *a titolo meramente compensativo o risarcitorio delle situazioni di disabilità*.
In particolare, i magistrati del Consiglio di Stato hanno sostenuto che *l’indennità di accompagnamento*, al pari delle altre indennità con la medesima finalità, *_non può essere valutata come un reddito_*, in quanto essa “/unitamente alle altre forme risarcitorie serve non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica…. situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”. “Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio…. non determinano infatti una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subìta da chi richiede la prestazione assistenziale e possiede i requisiti per accedervi”./
Segue un breve riassunto dei fatti di causa.
Veniva proposto ricorso contro il Comune di Parma, per l’illegittimità del Regolamento comunale n. 72/2018, che imponeva costi in compartecipazione, a carico dell’utente con disabilità, per la fruizione di *interventi sociali* e *socio-sanitari*. L’Amministrazione comunale, quindi, non si limitava a valutare la compartecipazione al “/budget di progetto/” in proporzione all’ISEE, ma – ai fini dell’ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie e della misura della loro corresponsabilità – applicava a carico dell’utente con disabilità un criterio economico aggiuntivo, che veniva individuato sulla base delle “*/_entrate effettivamente disponibili_/*”; in tal modo, addiveniva all’estensione in /malam partem/ del concetto di “reddito”, considerando anche *la pensione di invalidità cat. INVCIV e l’indennità di_ _accompagnamento.*
Il ricorso veniva accolto, con l’ordine al Comune di Parma di *_annullare il Regolamento in questione_*. Per il Consiglio di Stato, infatti, l’ISEE resta l’unico parametro di valutazione della condizione economica del richiedente quale criterio selettivo per la fruizione di *progetti sociali e socio-sanitari*. Pertanto, l’ISEE rappresenta il “*/_livello essenziale delle prestazioni_/*”, con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni, ai fini di *_progettualità di carattere sociale e socio-sanitario_* rivolte a persone con disabilità, *escludendo le ulteriori entrate non calcolate ai fini dell’ISEE, come, ad esempio, la pensione di invalidità e l’accompagnamento.*
Al riguardo, ricordiamo che già nel 2016 il Consiglio di Stato aveva ampiamente argomentato la questione, pronunciandosi per ben tre volte in tali termini: “/l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva e ontologica, cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva, situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo e a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile/.” (sentenze n. 838, 841 e 842 del 2016).
Del resto, in virtù di tale principio, ispirato ai criteri di proporzionalità di cui agli artt. 3, 38 e 53 Cost., il legislatore aveva riformato il DPCM n. 159/2013 (legge n. 89 del 26 maggio 2016, art. 2 /sexies/; cfr. circolare INPS n. 13/2016), escludendo dal reddito disponibile di cui all’art. 5 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 *_i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari_*, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF (Cons. Stato, Sez. III, n. 6371/2018).
In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato n. 07850/2020 dichiara illegittima l’inclusione della pensione di invalidità cat. INVCIV e dell’indennità di accompagnamento tra i redditi utili, ai fini della valutazione di spettanza o meno degli interventi sociali e sociosanitari.
Resta inteso, però, che – fuori dalle ipotesi espressamente contemplate – mentre *_l’indennità di accompagnamento non rileva mai ai fini reddituali_*, *_la pensione di invalidità potrebbe avere rilevanza, quale forma di reddito da valutare, per alcune specifiche prestazioni previste dalla legge_*. Due esempi, tra tutti, sono il cd “incremento al milione” delle prestazioni cat. INVCIV e il reddito di cittadinanza (cfr. le casistiche riportate all’interno del comunicato UICI n. 147/2020). In tali fattispecie, infatti, l’inclusione della pensione d’invalidità civile – e non anche dell’accompagnamento – tra i *redditi rilevanti* è dovuta al fatto che l’“incremento al milione”, il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono, a loro volta, dei trattamenti di natura assistenziale.
Vive cordialità.
*/Mario Barbuto/*
Presidente Nazionale
 
 
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[1] app.mailvox.it/upr/pvnmc4/hvan72u/unsubscribe?_m=j0twxe&_t=ee44b2e6

Notiziario UICI Firenze – Comunicato Stampa European Disability Forum

Cari soci,
vi inoltriamo qui di seguito il comunicato stampa dell’European Disability Forum in occasione del decimo anniversario della ratifica da parte dell’Eu della CRPD la Convenzione Unita sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD)
È entrata in vigore dieci anni fa, a livello di Unione Europea (UE) la Convenzione Unita sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) [1] . L’UE è l’unica organizzazione di integrazione regionale ad aver ratificato il CPRD. Questo è rivoluzionario e mostra una leadership globale sul tema, da parte dell’Ue, perché la Convenzione ha apportato cambiamenti profondi nel modo in cui i diritti delle persone con disabilità vengono trattati a livello internazionale, dell’UE e nazionale, appunto.
Dieci anni sono un traguardo importante. Ma come possono testimoniare i 100 milioni di persone con disabilità in Europa, firmare una Convenzione non è sufficiente. Fino a quando le persone con disabilità non avranno gli stessi diritti degli altri, lo stesso livello di occupazione, livello di istruzione, inclusione sociale, diritto di viaggiare, lavorare e studiare all’interno dell’UE come gli altri, vivere in modo indipendente ed essere inclusi nella comunità, la CRPD è ancora un lavoro in corso.
La prossima strategia dell’UE sui diritti dei disabili [2] è, in questo senso, un’opportunità per gettare le basi per la piena attuazione della CRPD a livello dell’UE.
«L’impatto del COVID-19 sulle persone con disabilità ha cambiato tutto. La discriminazione, l’esclusione e l’impoverimento delle persone con disabilità in Europa sono stati messi al centro dell’attenzione. Tutte le persone con disabilità che hanno perso la vita, i loro familiari, i loro mezzi di sussistenza, i contatti con gli amici, la famiglia e la loro rete di sostegno richiedono da noi, dalle istituzioni dell’UE, di trasformare completamente il nostro lavoro includendo le persone con disabilità. Non ci saranno più scuse. Il CRPD è in vigore da 10 anni: è tempo di assicurarsi che le leggi vengano adottate, che le leggi vengano applicate, che le persone abbiano il potere e che vengano investiti i fondi. L’imminente strategia sui diritti dei disabili dovrebbe porre le basi per una vera uguaglianza per le persone con disabilità in Europa», afferma il presidente di EDF, Yannis Vardakastanis.
« I principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità costituiscono un manifesto ideale per la Federazione e per la rete associativa che vi si riconosce/*», commenta il presidente della Fish, Vincenzo Falabella: « devono per questo costituire il faro per chi elabora le politiche, a livello nazionale ed internazionale. Perché da allora, sono passati dieci anni, diventa sempre più necessario la riforma dell’attuale sistema di welfare, basato principalmente sul sistema di protezione, che deve essere profondamente modificato in favore di un nuovo modello basato sui diritti umani, civili e sociali/*».  
Per questo, diventa sempre più necessario costruire importanti risultati per trasformare questi diritti in realtà.
 * Ecco 10 motivi per cui abbiamo ancora bisogno del CRPD. Su Twitter esprimi le tue ragioni usando l’hashtag # CRPDEU10*
1) Niente di noi senza di noi*: la CRPD ha obbligato i governi a coinvolgere in modo significativo le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative (DPO) in tutte le questioni che li riguardano. Per quanto strutturato e prevedibile, manca ancora un dialogo significativo e la maggior parte dei DPOS non dispone di risorse adeguate per svolgere il proprio ruolo. L’articolo 4.3 della CRPD [3] e il commento generale n. 7 [4] sono fondamentali per richiedere la consultazione e il coinvolgimento delle organizzazioni di persone con disabilità. 2) Accessibilità*: l’accessibilità sta diventando sempre più un aspetto centrale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [5] grazie a iniziative dell’UE come la legge europea sull’accessibilità [6] o la direttiva sull’accessibilità [7] del web [8] . Le persone con disabilità possono trovare più facilmente dispositivi accessibili, come computer o smartphone, ma devono comunque affrontare grandi barriere di accessibilità nell’ambiente costruito, [9] nei servizi di trasporto o nei prodotti di uso quotidiano come, ad esempio, gli elettrodomestici. Anche le persone con disabilità sono ancora a maggior rischio di danni durante le situazioni di emergenza poiché le informazioni pubbliche di emergenza e la comunicazione con numeri di contatto dedicati sono ancora spesso inaccessibili. L’ articolo 9 [10] e l’ articolo 21 [11] della CRPD e il commento generale n. 2 [12] impongono all’UE di intensificare tali sforzi. 3) Parità di trattamento*: le persone con disabilità sono protette contro la discriminazione nel campo dell’occupazione e della formazione professionale attraverso la legislazione dell’UE contro la discriminazione. Ad oggi, l’UE non vieta la discriminazione basata sulla disabilità nell’accesso all’istruzione, alla salute e all’accesso a beni e servizi. Abbiamo bisogno che l’UE proibisca la discriminazione basata sulla disabilità [13] in tutti i settori della vita. L’articolo 5 della CRPD e il commento generale n. 6 [14] stabiliscono obblighi fondamentali per garantire l’uguaglianza e la non discriminazione di tutte le persone con disabilità. 4) Diritti delle * donne [15]*: le donne e le ragazze con disabilità [16] continuano ad affrontare un rischio di violenza più elevato rispetto alle altre donne, più discriminazione rispetto agli uomini con disabilità nell’accesso al lavoro, all’istruzione e alla salute e sono esposte ad abusi dei diritti umani come la sterilizzazione forzata [17] . L’articolo 6 [18] della CRPD e il commento generale n. 3 [19], in questo senso, obbligano l’UE a fare di più. 5) Vita indipendente*: si stima che circa 1,5 milioni di persone nell’UE vivano ancora in istituti [20]. Nonostante il fatto che i regolamenti dell’UE vietino gli investimenti nell’assistenza istituzionale, non abbiamo regole per impedire che i fondi vengano investiti nella ristrutturazione delle istituzioni esistenti per migliorarne l’efficienza energetica, o per la costruzione di nuove strutture di assistenza che rimangano di natura istituzionale. COVID-19 ci ha fornito un cupo promemoria dei pericoli che [21] corrono le persone con disabilità nelle istituzioni [22] e dovrebbe agire da catalizzatore per l’azione. L’articolo 19 [23] della CRPD e il Commento generale 5 [24] descrivono in dettaglio ciò che gli stati dovrebbero mettere in atto per rendere la vita indipendente una realtà. 6) L’assistenza sanitaria è principalmente responsabilità dei governi nazionali, con l’UE che svolge un ruolo di sostegno. *Tuttavia, nelle azioni intraprese, anche durante la pandemia COVID-19 [25] , è stata data poca o nessuna considerazione alle persone con disabilità. L’articolo 11 [26] e l’ articolo 25 [27] della CRPD richiedono che l’UE garantisca una risposta inclusiva della disabilità alle emergenze e l’ accesso all’assistenza sanitaria [28] a tutte le persone con disabilità. 7) Libertà di movimento e programma di scambio europeo*: abbiamo compiuto molti progressi con la legislazione sui diritti dei passeggeri [29] nell’UE. Tuttavia, questa legislazione non garantisce viaggi spontanei e indipendenti, non copre i trasporti urbani o gli autobus a breve distanza e consente ancora, in alcune circostanze, il divieto di imbarco alle persone con disabilità. La carta di disabilità [30] dell’UE è stata creata ma è disponibile e riconosciuta solo in 9 Stati membri. Non consente alle persone con disabilità di far riconoscere la propria disabilità in diversi Stati membri. L’articolo 20 [31] della CRPD richiede la mobilità personale con la massima indipendenza possibile per le persone con disabilità.
I giovani con disabilità [32] sono sottorappresentati nei programmi dell’UE per la gioventù come i programmi di mobilità come Erasmus +, [33] dove meno del 2,5% sono partecipanti con disabilità. Il sostegno finanziario insufficiente, la non trasferibilità dei servizi, l’inaccessibilità e la mancanza di informazioni sulle misure disponibili per le persone con disabilità sono ostacoli per i giovani con disabilità. L’UE dovrebbe garantire l’accessibilità delle informazioni e un sostegno finanziario sufficiente per consentire ai partecipanti con disabilità di partecipare su base di parità come gli altri giovani a questi programmi dell’UE. È fondamentale ai sensi dell’articolo 20 [34] e dell’articolo 24 [35] della CRPD.
8. Attuazione della CRPD*: i diritti dei disabili sono ora inclusi in molti nuovi campi politici e le istituzioni dell’UE hanno prestato maggiore attenzione alla CRPD. Nel 2019 abbiamo assistito per la prima volta alla nomina di un Commissario per la parità. Tuttavia, è davvero importante che l’UE istituisca un’unità CRPD [36] e un piano globale per coordinare la sua attuazione della CPRD. Questo meccanismo è richiesto dall’articolo 33 [37] della CRPD.
9. Oltre l’UE*: gli impegni dell’UE all’interno dell’Unione non sono sempre gli stessi che al di fuori dell’Unione. Deve garantire la coerenza tra le politiche interne sulle persone con disabilità e ciò che fa nelle azioni esterne in tutto il mondo. Ad esempio, nessun denaro dell’UE dovrebbe essere utilizzato per costruire infrastrutture inaccessibili o finanziare istituzioni in paesi non UE. L’UE deve collaborare con organizzazioni di persone con disabilità nei paesi in cui sviluppa progetti e garantire che tutti i programmi e progetti dell’UE siano accessibili e inclusivi. Questo è un aspetto chiave dell’articolo 32 [38] della CRPD sulla cooperazione internazionale.
10. Responsabilità e rendicontazione*: l’UE e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a favore della CRPD. Questo è un risultato storico. Tuttavia, l’UE e 6 Stati membri non hanno ratificato il protocollo opzionale [39] , il che significa che le persone con disabilità non possono presentare reclami al comitato internazionale di esperti. Inoltre, alcuni paesi non riferiscono in tempo al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, quindi evitano di rivedere le loro prestazioni. L’articolo 35 [40] della CRPD richiede la tempestiva comunicazione di tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione.

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Notiziario UICI Firenze – Laboratorio estivo autonomia 2021 BARCIS (PN)

Cari soci,
vi inviamo la presentazione del Laboratorio Estivo Autonomia che si terrà a Barcis nella prossima estate 2021
 Cordiali saluti
La segreteria UICI Firenze
*LABORATORIO ESTIVO AUTONOMIA*
*2021 BARCIS (PN) *
*LEA 1: 03-12 LUGLIO CANI GUIDA **progetto-costi-condizioni DA DEFINIRE. Per informazioni scrivete a: dedomenico@studio-in.org [1]*
*LEA 2: 14-23 LUGLIO *
*LEA 3: 24 LUGLIO – 02 AGOSTO *
*LEA 4: 03 AGOSTO – 12 AGOSTO *
Tra relax e partecipazione per essere protagonista della tua vacanza.
La condivisione di competenze, interessi e passioni è il nostro punto di forza.
Immersi nella natura con una rete di passeggiate ed escursioni per tutti i gusti.
La nostra proposta è uno spazio emozionale per chi è curioso, vivace e aperto a nuove esperienze.
Imparare quel che serve per far funzionare e gestire la nostra Casa è facile e divertente. Impareremo a capire e a rispettare chi ci sta accanto facendo esercizio di disponibilità, pazienza e flessibilità.
La casa si trova nel comprensorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane patrimonio UNESCO.
*PARTECIPANTI*: 13 persone con disabilità visiva autonome nell’igiene e cura della persona, 2 responsabili della cucina, 3/4 operatori.
*CASA FONTANE*: 5 camere doppie, 1 una tripla, tutte con TV e bagno (senza bidet), rete WI-FI comunale
*SERVIZI INCLUSI:*
– pernottamenti a pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza; – n 02 asciugamani (doccia e viso) con cambio a metà turno; – biancheria da letto (lenzuola-federe-coperte) con cambio a metà turno; – escursioni naturalistiche e visite nel comprensorio del Parco; – partecipazione alle attività ed iniziative in calendario Ente Turismo Barcis; – n 01 entrata in piscina a Maniago COVID permettendo.
*SERVIZI NON INCLUSI:* pasto tipico in malga/rifugio/ristorante – attività facoltative ed individuali
*COSTO PRO CAPITE:* € 860,00 iva inclusa
_Bonifico (SPECIFICARE NOME DEL PARTECIPANTE) su c/c di STUDIO IN, Banca Popolare Etica IBAN IT53J0501811200000011706371_
Caparra del 50% alla conferma di accettazione iscrizione e saldo entro il 01 luglio 2021.
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento dei posti.
Per informazioni scrivi all’indirizzo mail: info@studio-in.org [2]
Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui [3]

[1] mailto:dedomenico@studio-in.org [2] mailto:info@studio-in.org [3] app.mailvox.it/upr/pvnmc4/hvan72u/unsubscribe?_m=z0df70&_t=78b378c9

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