Notiziario UICI Firenze – L’indennità di accompagnamento non fa reddito. Consiglio di Stato, sentenza n. 07850

         Care amiche, cari amici,
richiamo l’attenzione sull’ultima sentenza del Consiglio di Stato in materia di disabilità, *la n. 07850 del 10 dicembre 2020*, che ribadisce il principio secondo cui la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento cat. INVCIV esulano dalla nozione di “_reddito_”, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma vanno considerati come emolumenti riconosciuti *a titolo meramente compensativo o risarcitorio delle situazioni di disabilità*.
In particolare, i magistrati del Consiglio di Stato hanno sostenuto che *l’indennità di accompagnamento*, al pari delle altre indennità con la medesima finalità, *_non può essere valutata come un reddito_*, in quanto essa “/unitamente alle altre forme risarcitorie serve non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica…. situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”. “Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio…. non determinano infatti una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subìta da chi richiede la prestazione assistenziale e possiede i requisiti per accedervi”./
Segue un breve riassunto dei fatti di causa.
Veniva proposto ricorso contro il Comune di Parma, per l’illegittimità del Regolamento comunale n. 72/2018, che imponeva costi in compartecipazione, a carico dell’utente con disabilità, per la fruizione di *interventi sociali* e *socio-sanitari*. L’Amministrazione comunale, quindi, non si limitava a valutare la compartecipazione al “/budget di progetto/” in proporzione all’ISEE, ma – ai fini dell’ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie e della misura della loro corresponsabilità – applicava a carico dell’utente con disabilità un criterio economico aggiuntivo, che veniva individuato sulla base delle “*/_entrate effettivamente disponibili_/*”; in tal modo, addiveniva all’estensione in /malam partem/ del concetto di “reddito”, considerando anche *la pensione di invalidità cat. INVCIV e l’indennità di_ _accompagnamento.*
Il ricorso veniva accolto, con l’ordine al Comune di Parma di *_annullare il Regolamento in questione_*. Per il Consiglio di Stato, infatti, l’ISEE resta l’unico parametro di valutazione della condizione economica del richiedente quale criterio selettivo per la fruizione di *progetti sociali e socio-sanitari*. Pertanto, l’ISEE rappresenta il “*/_livello essenziale delle prestazioni_/*”, con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni, ai fini di *_progettualità di carattere sociale e socio-sanitario_* rivolte a persone con disabilità, *escludendo le ulteriori entrate non calcolate ai fini dell’ISEE, come, ad esempio, la pensione di invalidità e l’accompagnamento.*
Al riguardo, ricordiamo che già nel 2016 il Consiglio di Stato aveva ampiamente argomentato la questione, pronunciandosi per ben tre volte in tali termini: “/l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva e ontologica, cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva, situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo e a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile/.” (sentenze n. 838, 841 e 842 del 2016).
Del resto, in virtù di tale principio, ispirato ai criteri di proporzionalità di cui agli artt. 3, 38 e 53 Cost., il legislatore aveva riformato il DPCM n. 159/2013 (legge n. 89 del 26 maggio 2016, art. 2 /sexies/; cfr. circolare INPS n. 13/2016), escludendo dal reddito disponibile di cui all’art. 5 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 *_i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari_*, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF (Cons. Stato, Sez. III, n. 6371/2018).
In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato n. 07850/2020 dichiara illegittima l’inclusione della pensione di invalidità cat. INVCIV e dell’indennità di accompagnamento tra i redditi utili, ai fini della valutazione di spettanza o meno degli interventi sociali e sociosanitari.
Resta inteso, però, che – fuori dalle ipotesi espressamente contemplate – mentre *_l’indennità di accompagnamento non rileva mai ai fini reddituali_*, *_la pensione di invalidità potrebbe avere rilevanza, quale forma di reddito da valutare, per alcune specifiche prestazioni previste dalla legge_*. Due esempi, tra tutti, sono il cd “incremento al milione” delle prestazioni cat. INVCIV e il reddito di cittadinanza (cfr. le casistiche riportate all’interno del comunicato UICI n. 147/2020). In tali fattispecie, infatti, l’inclusione della pensione d’invalidità civile – e non anche dell’accompagnamento – tra i *redditi rilevanti* è dovuta al fatto che l’“incremento al milione”, il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono, a loro volta, dei trattamenti di natura assistenziale.
Vive cordialità.
*/Mario Barbuto/*
Presidente Nazionale
 
 
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