Care amiche, cari amici,
a decorrere dal 6 maggio scorso, sono entrate in vigore le nuove istruzioni operative per le visite di revisione, in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari.
L’INPS, a cui è demandata la competenza nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ha previsto che l’assenza a visita di revisione *_alla prima chiamata_* determinerà la sospensione *_provvisoria_* della prestazione economica, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di mancata presentazione a visita; ciò, in ogni caso, “/a prescindere dall’esito della comunicazione postale/”
Sul punto, potrebbero profilarsi gli estremi di un eccesso di potere decisionale, da parte dell’Istituto), oltre che una miriade di ricorsi da parte degli interessati.
Con apposita lettera abbiamo già segnalato al Ministro alle disabilità Erika Stefani la problematica, richiedendo l’applicazione corretta e legittima delle norme in vigore che prevedono la eventuale revoca della prestazione soltanto al termine del processo di revisione.
Il messaggio INPS del 6 maggio 2021, purtroppo, supera, infatti, le precedenti indicazioni del messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, secondo cui, invece, l’esito della spedizione della convocazione alla visita di revisione risultava rilevante; tant’è che l’Istituto di previdenza procedeva, ricorrendone le condizioni giustificative, a una seconda convocazione.
Secondo le nuove disposizioni, invece, l’interessato sottoposto a revisione, impossibilitato a presenziare alla prima chiamata a visita collegiale, avrà 90 giorni di tempo per fornire alla Sede INPS di riferimento una idonea giustificazione di natura/ /amministrativa o sanitaria che verrà valutata senza che siano stati definiti e chiariti i criteri della “/idoneità/” della giustificazione stessa, lasciando quindi intravedere situazioni di ampia discrezionalità.
Infatti, solo se il motivo dell’assenza sarà ritenuto fondato da INPS, verrà disposta una seconda convocazione a visita collegiale, altrimenti l’Istituto procederà automaticamente alla revoca *_definitiva_ *della prestazione di invalidità, a decorrere dalla data di revisione.
In buona sostanza, la revoca definitiva delle prestazioni Cat. INVCIV avverrà nelle seguenti ipotesi:
– mancato invio della giustificazione dell’assenza entro la scadenza dei 90 giorni dalla data della visita; – valutazione negativa dell’idoneità della giustificazione da parte dell’INPS; – assenza anche alla seconda convocazione.
Il provvedimento di revoca verrà spedito all’indirizzo dell’interessato.
Stanti dette condizioni, con l’auspicio che gli opportuni interventi possano portare a una modifica del provvedimento, riteniamo comunque essenziale fin da ora che le persone affette da cecità assoluta richiedano, in sede di visita collegiale di riconoscimento, che sia riportata a verbale la specifica voce relativa _all’esonero dalle visite di revisione_, tenuto conto del fatto che la cecità assoluta rientra, per legge, tra le patologie stabilizzate e ingravescenti, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 (al punto 11), e che, pertanto, dà titolo a tale esonero.
Vive cordialità.
*/Mario Barbuto- /*Presidente Nazionale
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