Notiziario UICI Firenze – Non scade il certificato medico per fruire dell’Iva ridotta al 4%

L’applicazione della norma di favore riguarda i portatori di handicap in situazione di gravità che vogliono acquistare ausili e protesi che agevolano la loro autonomia e integrazione.
I certificati che attestano il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico acquistabile con Iva al 4% e la menomazione permanente del portatore di handicap in situazione di gravità non hanno scadenza; questo, a partire dal 4 maggio 2021 – data in cui è entrata in vigore la modifica dell’articolo 2, comma 2-bis del decreto MEF del 14 marzo 1998 – vale anche per il certificato rilasciato dal medico curante. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 578 del 3 settembre 2021 data dall’Agenzia delle entrate La richiesta di chiarimenti arriva da un contribuente portatore di handicap al 90% in situazione di gravità secondo quanto previsto dalla legge n. 104/1992 che dichiara di essere in possesso oltre alla prevista certificazione anche di un certificato rilasciato da un ortopedico della Asl attestante il carattere cronico delle sue menomazioni e in cui sono elencati i sussidi utili per la patologia riconosciuta. Ogni volta che l’istante acquista materiale per cui è prevista l’applicazione dell’Iva al 4% il venditore chiede il certificato specialistico dell’Asl con validità non anteriore a dodici mesi. La richiesta presentata dall’istante è proprio relativa alla validità di tale certificato che, a suo avviso, non deve essere rinnovato se da questo si evince la cronicità delle sue condizioni: andrà eventualmente integrato solo nel caso in cui sopraggiungano nuove patologie o siano disponibili nuovi ausili dovuti all’evoluzione tecnologica.
L’Agenzia delle entrate dà ragione al contribuente e specifica ulteriormente la validità sia del certificato rilasciato dal medico specialista della Asl sia quello redatto dal medico curante. Per far ciò parte dalla prescrizione contenuta nell’articolo 1, comma 3-bis), del Dl n. 202/1989 che stabilisce l’assoggettamento a Iva al 4% per tutti gli ausili e le protesi riguardanti menomazioni funzionali permanenti. Inoltre l’articolo 2, comma 9, del Dl n. 669/1996 ha stabilito che l’aliquota Iva agevolata “si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.estendendo le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità (cfr. risoluzione n. 57/2005). Proseguendo nel suo excursus normativo l’Agenzia ricorda che il decreto del ministero delle Finanze del 14 marzo 1998, modificato da ultimo dall’articolo 1 del decreto ministeriale del 7 aprile 2021, in vigore dal 4 maggio 2021, ha individuato le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione. In particolare per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire dell’Iva al 4% l’articolo 2, comma 2 del citato decreto, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che le persone con disabilità al momento dell’acquisto di ausili tecnici e informatici producano una copia del “certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata”, e nel caso in cui da tale certificato non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente il successivo comma 2-bis stabilisce che la certificazione da esibire al momento dell’acquisto possa essere redatta dal medico curante Quindi, prosegue l’Agenzia, in seguito alle recenti modifiche normative, le certificazioni rilasciate dalla commissioni mediche integrate contengono anche i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali legate all’acquisto dei sussidi ma tale collegamento non è previsto nei certificati rilasciati dalla Asl che, di conseguenza, devono essere integrati attraverso una attestazione stilata dal medico curante. Attenzione però tale eventualità vale solo per gli acquisti effettuati a far data dal 4 maggio 2021, giorno in cui è entrato in vigore il comma 2-bis dell’articolo 2 del citato decreto mentre nel caso in cui il verbale della commissione medica non contenga le indicazioni riguardanti il collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2 del decreto 14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista. In considerazione, quindi, del quadro normativo e di prassi descritto l’Agenzia conclude che per entrambe le certificazioni mediche previste non esistono limiti temporali di scadenza.
 
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