Notiziario UICI Firenze – Corte Costituzionale, sentenza n. 152 – Diritto alle maggiorazioni per prestazioni assistenziali

Care amiche, cari amici,
finalmente un pó di chiarezza! Ci sono giunte dal territorio numerose richieste di delucidazioni su come e/o cosa fare per avere diritto alla maggiorazione della pensione cat. invciv (cd. “/incremento al milione/”), come da normativa di recepimento della nota sentenza della Corte Costituzionale, n. 152/2020.
Viene confermato che per il riconoscimento del c.d. “/incremento al milione/” nei confronti dei soggetti invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi la procedura è automatica e “*/_Non è quindi necessario presentare nessuna domanda_/*”.
In particolare, per effetto della predetta sentenza il quadro normativo di riferimento in materia di maggiorazioni per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi, è così composto:
*Fonte normativa:* art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del Decreto-legge “/Agosto/” n. 104 del 14 agosto 2020. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020.
*Fonte amministrativa:* circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020.
Ciò premesso, è noto a tutti che notizie discordanti si sono rincorse dallo scorso mercoledì, quando l’INPS ha pubblicato la circolare n. 107. La circolare, infatti, risulta – in più passaggi – poco chiara, soprattutto per quel che riguarda le modalità di accredito di tale maggiorazione. In particolare, non vi era certezza se la maggiorazione sarebbe stata riconosciuta *_automaticamente_*, sulla base dei dati reddituali già registrati nel Casellario pensioni, o se – in alternativa – sarebbe stato necessario attivarsi da parte degli interessati invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, *_presentando la relativa domanda telematica_ *(ad esempio, una ricostituzione reddituale come maggiorazione sociale); *_ciò, anche al fine di ottenere gli arretrati dal 1° agosto 2020_*
Per avere delucidazioni sulla questione, abbiamo interpellato anche le competenti Direzioni Centrali dell’INPS, con lettera inviata lo scorso 28 settembre
Pertanto, prima di condividere le consuete informazioni, abbiamo preferito attendere un diretto confronto con l’Ente previdenziale 
Viene precisato, altresì, che per le cat. invciv gli arretrati decorreranno dal 20 luglio 2020, e non dal 1° agosto (data-limite, invece, che interessa l’integrazione al minimo della pensione di inabilità lavorativa).
Alla fine, da notizie assunte dall’INPS per le vie brevi, possiamo affermare che a decorrere *dal 20 Luglio 2020 agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione cat. invciv, _maggiorenni_ e _senza redditi_, è riconosciuta una maggiorazione economica tale da garantire un importo di pensione cat. invciv di euro 651,51 per tredici mensilità (euro 310,10 di pensione cat inciv + euro 341,41 di “/incremento al milione/”, per un totale di euro 651,51). La maggiorazione sulla pensione cat. invciv, quindi, sarà in misura di +euro 341,41. Ciò, allo scopo di garantire agli interessati invalidi civili al 100 per cento, ciechi assoluti e sordi un reddito complessivo lordo annuo di euro 8.469,63 (euro 651,51×13 mensilità = euro 8.469,63).*
*La misura della maggiorazione non è, però, fissa di +euro 341,41, ma verrà proporzionalmente rideterminata, in concorso con gli altri redditi in possesso dei soggetti invalidi civili al 100 per cento, ciechi assoluti e sordi, fino a garantire, in ogni caso, ai relativi beneficiari un reddito complessivo lordo annuo di euro 8.469,63 *(per chi volesse approfondire tale aspetto, si rammenta che il meccanismo di calcolo sotteso viene descritto nella circolare INPS n. 147 dell’11 dicembre 2019, così come riassunto nel cd. foglio di lavoro allegato al *_Comunicato UICI n. 2 del 9 gennaio 2020_*).* *Data la complessità del meccanismo, seguono alcuni esempi, per spiegare meglio tale passaggio.**
Presentiamo un paio di casi esemplificativi, distinguendo i relativi ambiti:
*INVALIDITÀ CIVILE (AMBITO ASSISTENZIALE) che interessa l’“/incremento al milione/”, _fino_ ad euro 651,51.*
Nell’ambito delle prestazioni assistenziali cat. invciv, nessuna domanda di ricostituzione dovrà essere presentata dagli aventi diritto per ottenere tale maggiorazione, con salvezza del diritto agli arretrati dal 1° agosto 2020. Ciò, naturalmente, fermo restando il rispetto dei seguenti requisiti:
1) stato di invalidità civile al 100 per cento, di cecità assoluta e di sordità; 2) la maggiore età; 3) se non coniugato il limite di reddito personale è pari, per il 2020, a *euro 8.469,63*; se coniugato, oltre il limite personale, sussiste anche un limite coniugale pari a *euro 14.447,42*.
Il cd “/incremento al milione/” consente di arrivare, quindi, ad una corresponsione complessiva della pensione cat. invciv di euro 651,51 per tredici mensilità. Ciò, come detto prima, in assenza di altri redditi concorrenti.
1) *Caso I: *ragazzo* *cieco assoluto neomaggiorenne, che percepisce la pensione cat. invciv di euro 310,17 e l’indennità di accompagnamento di euro 930,99; non è sposato e non lavora. Il ragazzo si troverà aumentata la sua pensione cat. invciv di *+ euro 341,41 al mese*, per arrivare a euro 651,51 e, quindi, a euro 8.469,63 all’anno (euro 310,17+euro 341,41=euro 651,51×13 mensilità= *euro 8.469,63*) 2) *Caso II*: ragazzo cieco assoluto neomaggiorenne, ancora non sposato, che percepisce la pensione cat. invciv di euro 310,17 e l’indennità di accompagnamento di euro 930,99; ha qualche reddito per lavori saltuari per un ammontare annuo di euro 2.000 lordi. Il ragazzo si troverà aumentata la pensione cat. invciv di *circa + euro 187,50*, per totali euro 497,60 che, sommati a euro 2.000 per lavori saltuari, porteranno il reddito del ragazzo, complessivamente considerato, ad euro 8.469,63 all’anno (euro 310,17 + euro 187,50 *= euro 497,60 *x 13 mensilità + euro 2.000 + arrotondamento contabile *= euro 8.469,63*). 3) *Caso III*: quarantenne invalido civile al 100 per cento (più patologie, a cui concorre anche la cecità parziale, cfr. sentenza corte costituzionale n. 346/1989), ancora non sposato, che percepisce la pensione di invalidità cat. invciv. di euro 286,81 e l’indennità di accompagnamento come invalido civile di euro 520,29; non lavora e non ha altri redditi. L’interessato si troverà aumentata la pensione cat. invciv di *+euro 364,70*, per totali euro 651,51 e, quindi, a euro 8.469,63 all’anno (euro 286,81 + euro 364,70 *= euro 651,51* x 13 mensilità = *euro 8.469,63*)
*          Nota bene:* Si consiglia a tutti coloro che si trovano nella descritta situazione di consultare /on-line/, *_nei prossimi mesi_*, i cedolini relativi alle provvidenze economiche cat. invciv, per verificare i dati di pagamento da parte dell’INPS, il cui importo dovrà essere maggiorato (l’INPS non fornisce tempi precisi, ma dubitiamo che l’importo maggiorato possa essere a disposizione già con la rata di ottobre).
I redditi da considerare saranno quelli assoggettabili ad IRPEF, a tassazione corrente e separata, tassati alla fonte e esenti da IRPEF (praticamente tutti!). *_Invece, non sono rilevanti_*: il reddito della casa di abitazione e le indennità di accompagnamento.
          *Nota bene:* a prescindere dal diritto, o meno all’“/incremento al milione/”, si raccomanda a tutti i titolari di pensione cat. invciv di avere attenzione nel voler comunicare all’Ente previdenziale (tramite una ricostituzione reddituale su prestazione cat. invciv) *_ogni sopraggiunta variazione del proprio reddito personale_* (ad es. redditi da affitto), che possa incidere sul diritto a percepire la pensione cat. invciv (si ricorda infatti che *_INPS e Agenzia delle Entrate condividono le stesse banche dati da Casellario pensionati_*); ciò, al fine di evitare l’esposizione a ripetizione somme per indebito da parte dell’INPS
*INABILITÀ DA LAVORO (AMBITO PREVIDENZIALE), che interessa l’“/integrazione al minimo/”, fino ad euro 516,46.*
A differenza delle pensioni assistenziali cat. invciv, i titolari di pensione di inabilità /ex/ art. 2, legge n. 222/1984 (che, ricordiamo, ha natura previdenziale perché fa riferimento a contributi accreditati sulla posizione dell’assicurato), il cui assegno mensile è al di sotto di euro 516,46, dovranno, invece, presentare domanda di ricostituzione reddituale come maggiorazione sociale *_per ottenere la cd. “/integrazione al minimo/”, fino ad ottenere una pensione di inabilità incrementata di euro 516,46_* (nella domanda del Patronato sarà utile indicare, tra le *Note inserite al quadro prodotto*: “*applicazione dell’art. 15 D.L. 104/2020-sentenza Corte Costituzionale n. 152/2020”*). Ciò, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilite dalla disposizione (se la persona inabile da lavoro non è coniugata, il tetto reddituale annuo è di *euro 8.469,63 lordi, a cui concorrono tutti i redditi dell’interessato; se lo stesso inabile è coniugato, euro 14.447,42*).
Come riporta la circolare dell’INPS n. 107/2020, i titolari di pensione di inabilità il cui assegno è al di sotto di euro 516,46 mensili, hanno tempo *_fino al prossimo 9 ottobre_* per ottenere, sull’“/integrazione al minimo/” anche gli arretrati dal 1° agosto 2020. *_Tale termine è indicato a pena di decadenza_*; gli arretrati verranno corrisposti sempre a domanda da parte degli interessati. Dopo la scadenza del 9 ottobre, l’“/integrazione al minimo/” verrà corrisposta a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di ricostituzione reddituale (ribadiamo, sul punto, che tali modalità “/a domanda/” non riguardano gli invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi, in favore dei quali la corresponsione della maggiorazione avverrà d’ufficio).
La norma non si applica ai titolari di assegno ordinario di invalidità (Assegno IO).
Sarà nostra premura darvi notizie, qualora l’INPS fornisse aggiornamenti o ulteriori conferme o rettifiche sulla procedura appena descritta
Alla luce di quanto finora esposto, è importante sottolineare che *_per noi questo è solamente un primo traguardo del più lungo percorso che abbiamo programmato_*. Quindi, dopo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, stiamo lavorando per che l’incremento venga corrisposto anche a coloro che soffrono di cecità parziale, che abbiano compiuto diciotto anni e si trovino in condizioni di indigenza (al momento ne beneficiano solo gli ultrasettantenni ciechi civili parziali). Come Unione, stiamo già lavorando per una più ampia riforma delle provvidenze economiche a favore delle persone non vedenti.
Premesso che l’INPS avvierà un monitoraggio dei potenziali beneficiari *_attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati_*,  si ribadisce che *_ogni sopraggiunta variazione del reddito personale_*_ *e/o anche coniugale*_, di cui l’Ente previdenziale *_non sia a conoscenza_* (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere *_sul diritto a percepire l’incremento stesso_*, dovrà essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, inviando all’INPS una domanda di ricostituzione reddituale.
Comprenderete il fatto che si tratta di novità di recente approvazione, per cui, come è prevedibile, seguiranno ulteriori sviluppi e/o aggiornamento della questione (anche in termini di modalità operative), su cui manterremo vigile l’attenzione e di *_cui sarete tempestivamente informati_*.
Vive cordialità 
*/Mario Barbuto/*
Presidente Nazionale
 
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