[Notiziario UICI Firenze] Comunicato 58 – Adeguamento dei requisiti per il pensionamento alla speranza di vita- Circolare INPS n. 62 del 2018- Pensioni ritardate di 5 mesi

COMUNICATO N. 58

OGGETTO: Adeguamento dei requisiti per il pensionamento alla speranza di vita- Circolare
INPS n. 62 del 2018- Pensioni ritardate di 5 mesi

Care amiche, cari amici,

vi informo che l’INPS ha emanato la <www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2062%20del%2004-04-2018 .pdf> circolare n. 62 del 4 aprile 2018, con la quale sono riportati, in sintesi, i requisiti di accesso al pensionamento, adeguati agli incrementi di speranza di vita, come previsto dal <www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2062%20del%2004-04-2018 _Allegato%20n%201.pdf> Decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 5 dicembre 2017.

Riferimenti normativi: Decreto direttoriale Ministero Economia e Finanze, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 dicembre 2017
Riferimento amministrativo: <www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2062%20del%2004-04-2018 .pdf> Circolare INPS n. 62 del 4 aprile 2018

A decorrere dal prossimo 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal Decreto del 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso alle diverse tipologie di trattamento pensionistico (ad esempio, vecchiaia, anzianità, assegno sociale), rispetto ai limiti in vigore quest’anno.
Pertanto, nel biennio 2019-2020, per la vecchiaia saranno necessari 67 anni.
L’adeguamento della speranza di vita farà sentire i suoi effetti anche sul trattamento anticipato (ex anzianità), il cui diritto, come è noto, si raggiunge a fronte di un determinato numero di anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. Dagli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini, si salirà a 43 anni e 3 mesi, mentre le donne passeranno da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi.

Nota bene: il numero di anni di contributi è da intendersi nel complessivo. I lavoratori dipendenti non vedenti potranno più agevolmente perfezionare tale requisito contributivo chiedendo di beneficiare della maggiorazione figurativa loro riservata per legge (, rif. legge 113/1985, art. 9 comma 2, così come modificata dalla legge 232/2016, art. 1 comma 209, e legge 120/1991, art. 2).

Al par. 2 della circolare INPS n. 62/2018 leggiamo ancora che <è salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge>.
Pertanto, rientrano in questi “altri casi previsti dalla legge” anche i trattamenti pensionistici di vecchiaia per non vedenti con riduzione di età, previsti per il Comparto pubblico (Cassa Stato e Non statali- Enti Locali ed altri) e per quello privato (Gestione Lavoratori iscritti all’AGO/FPLD). Sul punto, è necessario ricordare però che il Comparto privato prevede, per i lavoratori Dipendenti non vedenti, requisiti anagrafici nettamente più bassi (50 anni per le donne e 55 anni per gli uomini, ovvero 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, in concomitanza con il requisito contributivo versato dall’insorgere della cecità), rispetto ai limiti ordinamentali previsti per i colleghi non vedenti del Comparto pubblico impiego.

Allegata alla presente troverete, in copia, la circolare INPS n. 62 del 2018.

Data l’attualità della notizia, che interessa tutti coloro che intendono andare in pensione nel prossimo futuro, vi invito a recepire le indicazioni operative trasmesse in mailing list lo scorso 12 aprile, per entrare meglio in argomento.

Vive cordialità.

Mario Barbuto
Presidente Nazionale