[Notiziario UICI Firenze] Albi professionali delle persone non vedenti: pubblicata la nota relativa alla gestione da parte di ANPAL

Cari soci,
Vi comunichiamo che dal 24/07 u.s. l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL) ha sostituito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella gestione degli Albi professionali delle persone non vedenti di seguito elencati e per quanto riguarda i compiti di certificazione relativi.
ALBO PROFESSIONALE NAZIONALE DEI CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI
Le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista, venivano iscritte nell’Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, istituito con la <goo.gl/FsGGvP> Legge 14 luglio 1957, n. 594, articolato a livello regionale, per l’avviamento al lavoro.
Con il <goo.gl/fnoGm7> Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151, nell’ottica di semplificazione del procedimento per il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, l’Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti è stato soppresso.
Pertanto, con decorrenza 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del suddetto decreto, per l’avviamento al lavoro, le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista, si iscrivono nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato di residenza (articolo 6 Legge 29 marzo 1985, n. 113). ALBO PROFESSIONALE NAZIONALE DEI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI CIECHI
I privi della vista in possesso del titolo di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito, si iscrivono all’Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi della <goo.gl/KZ2o95> Legge 21 luglio 1961, n. 686.
ALBO PROFESSIONALE NAZIONALE DEI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON VEDENTI
Le persone non vedenti abilitate all’esercizio della professione di terapista della riabilitazione si iscrivono all’Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti, istituito dall’articolo 2 della <goo.gl/5nCsHh> Legge 11 gennaio 1994, n. 29, presso l’ANPAL, articolato a livello regionale.
Le norme relative all’iscrizione e alla cancellazione dall’Albo sono indicate nel <www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/albi-professionali-persone-non-vedenti/Documents/D.M.%2022%20dicembre%201994%2c%20n.%20775.pdf> Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1994, n. 775.
Per praticità, Vi allego la nota dell’ANPAL e la modulistica per le richieste di certificazione da inviare all’indirizzo PEC: <mailto:divisione5@pec.anpal.gov.it> divisione5@pec.anpal.gov.it
Vi segnalo che il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi.
La modulistica on line è reperibile al link: <www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/Albi-professionali-delle-persone-non-vedenti.aspx> www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/Albi-professionali-delle-persone-non-vedenti.aspx
Cordiali saluti.

La segreteria
UICI Firenze