Notiziario UICI Firenze – Comunicato 58 Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18. Estensione dei permessi retribuiti

Care amiche, cari amici,
come già anticipato nel Comunicato UICI del 19 marzo 2020, n. 52, il Governo, nel Decreto Legge “Cura Italia”, ha introdotto una serie di benefici a tutela della disabilità.
Di particolare rilievo a tale riguardo è l’articolo 24 che stabilisce l’ampliamento del numero dei giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, incrementandolo di ulteriori 12 giornate complessive, per i mesi di marzo e aprile 2020. La norma recita testualmente: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.
Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giorni da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
È bene chiarire, dopo la confusione di notizie circolate in questi giorni, che l’estensione a ulteriori 12 giorni interessa tutti i dipendenti titolari dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 sia in qualità di soggetti disabili con connotazione di gravità, che impegnati nell’assistenza di familiari disabili gravi. In sintesi, ne possono usufruire:
1.            i genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
2.            il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di persona con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti di patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
3.            i lavoratori con disabilità grave.
Lo chiariscono in particolare il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 24 marzo, e l’INPS con circolare n. 45 del 25 marzo 2020.
Per rispondere ai numerosi quesiti che ci giungono dal territorio, riteniamo opportuno esemplificare alcune circostanze, per chiarire meglio la portata della norma e assicurare una corretta applicazione della stessa in tutti gli uffici, pubblici e privati:
•             se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito (6 giorni a marzo + 6 giorni aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile);
•             il lavoratore disabile privato, ovvero colui che presta assistenza a familiare disabile grave (in entrambi i casi, c’è già il provvedimento autorizzativo dell’INPS all’uso della Legge n. 104/92) non dovrà presentare una nuova domanda telematica sul portale dell’Istituto previdenziale. L’interessato potrà, infatti, già fruire delle suddette ulteriori giornate, dandone comunicazione al proprio datore di lavoro, che regolarizzerà la posizione assicurativa e previdenziale con l’INPS attraverso il flusso UniEmens.
Lo stesso vale per i lavoratori dipendenti pubblici (disabili gravi, ovvero impegnati nell’assistenza a familiare disabile grave), che si dovranno interfacciare direttamente con la propria Amministrazione pubblica, secondo le consuete modalità. Sul punto, dà garanzie la circolare del Ministero del Lavoro, n. 3/2020, allegata;
•             la domanda di permessi ex Legge n. 104/92 sarà, invece, necessaria in assenza di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’INPS all’uso di tali permessi, in corso di validità (riguarda esclusivamente coloro che non hanno mai fatto domanda dei permessi Legge n. 104/92). Pertanto, la fruizione delle ulteriori 12 giornate di permesso potrà essere richiesta al datore di lavoro (pubblico o privato) solo successivamente alla data della domanda amministrativa di concessione della Legge n. 104/92;
•             le 12 giornate di Legge 104/92 sono frazionabili anche in ore;
•             in caso di rapporto di lavoro part-time, va distinta la modalità verticale, da quella orizzontale. Per il part-time verticale, i 12 giorni verranno riparametrati (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12). Per il part-time orizzontale, non andrà effettuato alcun riproporzionamento;
•             in favore dei genitori di figli con disabilità grave, nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, è possibile cumulare il congedo parentale per emergenza COVID-19 retribuito al 50 per cento (artt. 23 e 25 del Decreto Legge n. 18/2020; vedi anche il Comunicato UICI n. 57 del 25 marzo 2020), o in alternativa il bonus per servizi di baby-sitting, con i giorni di permesso retribuito per Legge n. 104/92 così come estesi dal Decreto “Cura Italia” (6 + 12 per marzo e aprile) e con il congedo straordinario biennale di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 151/2001.
In alternativa all’estensione dei permessi Legge n. 104/92, c’è la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici in stato di disabilità grave, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020. In tal caso, si avrà totale equiparazione di tale assenza al ricovero ospedaliero (assenza per malattia, non calcolata ai fini del superamento del periodo di comporto).
Per le modalità di accesso a tale beneficio, la cui definizione è rimessa all’art. 26, comma 2, del citato Decreto n. 18/2020, in attesa che l’INPS dirami una apposita Circolare e/o Messaggio, vi consigliamo di rivolgervi al vostro medico curante, per assumere le necessarie informazioni (qualora il medico curante sollevasse delle perplessità, potrete chiarirgli l’adempimento richiesto suggerendo di fare applicazione del certificato di malattia Codice V07, già in uso presso altri suoi colleghi).
Ci riserviamo, in ogni caso, di fornire ulteriori comunicazioni in occasione dell’emanazione di nuove disposizioni operative da parte dell’Ente di Previdenza.
Dato l’interesse generale e l’emergenza in atto, vi preghiamo di dare la massima diffusione al presente comunicato.
Vive cordialità.
 Mario Barbuto
Presidente Nazionale
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Notiziario UICI Firenze – Corso di informatica e tecnologia assistiva per la disabilità visiva ‘Alberto Bianchelli’ 17a Edizione

Cari soci,
vi inoltriamo l’avviso di un corso di informatica e tecnologia assistiva per la disabilità visiva organizzato dalla Sezione di Ascoli e Fermo.
Di seguito la nota informativa.
Sabato 4 aprile 2020
Come sapete, in questo difficile periodo non possiamo incontrarci fisicamente, ma una cosa è certa, non vi lasceremo soli.
Organizzeremo un incontro virtuale, attraverso l’utilizzo delle tecnologie, per formarci, divertirci e trascorrere un po’ di tempo insieme.
Per Sabato 4 aprile, vi proponiamo una giornata intera di lezioni on-line.
Abbiamo contattato alcuni dei migliori insegnanti per presentarvi argomenti di attualità  interesse.
Il percorso vedrà la partecipazione ed il supporto delle risorse tecniche e umane messe a disposizione della Conferenza dei Presidenti dei Rotary Club delle Marche, in collaborazione con UICI e I.RI.FOR. Marche e con Universal Access.
La partecipazione è totalmente gratuita ed aperta a tutti gli amici interessati, presenti sul territorio nazionale.
L’iscrizione è obbligatoria per poter ricevere il link e le istruzioni per partecipare ai corsi e dovrà essere effettuata attraverso il modulo al link seguente:
…. app.mailvox.it/nl/pvnmc4/wrsymd/hvan72u/uf/3/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xYjhJWHZKSW5IWDYxUkFqa2dBcWRYdlk4eUdFT0M1MFZFTDFGWFpFNFpGRS9lZGl0?_d=52Q&_c=0d7a88c4 [1]
*Le iscrizioni saranno prese in considerazione fino al 3 Aprile compreso.*
La piattaforma con cui verrà effettuato il corso sarà *ZOOM*.
Questa piattaforma permetterà l’accesso ai corsi attraverso sito web, applicazione dal cellulare e chiamata telefonica.
 
*Per informazioni e chiarimenti contattare il numero 371 3829489 (Chiara) attivo dalle ore 10 alle 19.*
 *Programma dei seminari:*
Ore 09:00 : Introduzione con il Presidente della conferenza Rotary ;
Ore 09:30 : Accettare il cambiamento come opportunità di crescita;
Ore 10:00 : Scoprire IOS 13 e le sue novità;
Ore 11:00 : OCR: tecniche e trucchi per leggere il cartaceo in autonomia;
Ore 11:30: Passare da JAWS ad NVDA e scoprire le potenzialità di questo screen reader;
Ore 12:30: Lettura in tutte le salse: come investire al meglio il proprio tempo;
Ore 13:00 – Pausa pranzo, 1 ora;
Ore 14:00 : utilizzare il pacchetto Microsoft Office come un professionista, attraverso lo screen reader;
Ore 15:00 : “guardare” la tv ed i film con altri occhi: tv e auto descrizioni;
Ore 16:00 : audio giochi ed intrattenimento;
Ore 17:00 : chiusura dell’incontro.
Cordiali saluti
La segreteria UICI Firenze
 
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Notiziario UICI Firenze – Info per servizi per spesa a domicilio e ritiro medicinali

Cari soci,
la sezione si è attivata e sta acquisendo ulteriori informazioni, grazie al lavoro in sinergia con associazioni e pubbliche assistenze, sui servizi di spesa a domicilio e di ritiro di medicinali.
Vi chiediamo quindi di indicarci le vostre eventuali esigenze o segnalazioni per telefono (055-580319 da lunedì a venerdi dalle ore 9 alle ore 15 e il numero del Presidente 335-402558 in tutti gli altri orari) o per posta elettronica (uicfi@uiciechi.it)
La sezione sta anche predisponendo a partire da venerdì 27 marzo la realizzazione di un incontro con i soci attraverso una stanza telefonica virtuale (servizio gratuito) che sarà attiva dalle ore 17 alle ore 19 con le seguenti modalità:
componendo il numero telefonico 055-4691111 e inserendo il codice della sala virtuale 127454#. Gli incontri vedranno la partecipazione alternata del Presidente o dei Consiglieri disponibili e servirannno per mantenere un contatto attivo con la base associativa
Cordiali saluti
La segreteria UICI Firenze
  
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Notiziario UICI Firenze – Permessi Legge 104-92 Circolare INPS 45 del 25-3-2020

Cari soci,
vi inoltriamo qui di seguito l’articolo 6 della Circolare INPS in oggetto pubblicata ieri, 25 marzo 2020 relativa all’estensione dei permessi della legge 104-92 per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Il testo completo della circolare è disponibile al seguente link https://app.mailvox.it/nl/pvnmc4/jml7wz/hvan72u/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5wcy5pdC9DaXJjb2xhcmlaSVAvQ2lyY29sYXJlJTIwbnVtZXJvJTIwNDUlMjBkZWwlMjAyNS0wMy0yMDIwLnBkZg?_d=52P&_c=8402c8f7 [1]
“6. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato
L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.
Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.
Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del massimale orario: Lavoro a tempo pieno: (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili. Part time (orizzontale, verticale o misto): (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12.
Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.
Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese), fermo restando gli algoritmi previsti dal messaggio n. 3114/2018 per il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ordinari previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, si fornisce di seguito la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso previste dal decreto. Lavoro Part-time (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12. Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale. Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. I datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens, secondo le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8, utilizzando i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto. La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.”
Cordiali saluti
La segreteria UICI Firenze
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[1] www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.pdf#TRACK [2] app.mailvox.it/upr/pvnmc4/hvan72u/unsubscribe?_m=jml7wz&_t=4cab3349

Notiziario UICI Firenze – Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori – Circolare INPS 44-2020

Con propria circolare n. 44, l’INPS ha emanato le prime istruzioni operative per la fruizione del Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come indicato di seguito.
Le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi anche non iscritti all’INPS. Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento agli appartenenti alle seguenti categorie:
– medici; – infermieri; – tecnici di laboratorio biomedico; – tecnici di radiologia medica; – operatori sociosanitari.
I soggetti sopra menzionati hanno diritto a fruire di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori, per i figli di età non superiore a dodici anni e _in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni_.
      Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro, ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall’INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.
      Sulla base delle domande che saranno pervenute, in ordine cronologico, l’INPS attiverà il monitoraggio e comunicherà l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.
      Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con _effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo_, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
      La prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc. o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
      Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età previsto dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.
Esempio: con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 Euro.
      Il beneficio per servizi di baby-sitting compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
      Per consentire all’INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà _autodichiarare_ la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.
      Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020.
      Da notare che il predetto limite d’età fissato in 12 anni _non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità_ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
     Le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore.
      La domanda va presentata secondo una delle seguenti modalità:
– APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale  app.mailvox.it/nl/pvnmc4/hnzkws/hvan72u/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5pbnBzLml0?_d=52O&_c=800d329c [1]  al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”; – CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); – PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
     Per fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore dovranno preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito app.mailvox.it/nl/pvnmc4/hnzkws/hvan72u/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5pbnBzLml0?_d=52O&_c=c88c245f [2].
      L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
– direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali; – avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali; – tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
Occorre seguire con cura le istruzioni indicate anche per la cosiddetta “appropriazione telematica” del bonus erogato che ne consentirà la fruizione.
In allegato, estratto della Circolare INPS con il dettaglio delle indicazioni fornite.
      Cordialità
 *Mario Barbuto*
**Presidente Nazionale
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[1] app.mailvox.it/nl/pvnmc4/hnzkws/hvan72u/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5pbnBzLml0?_d=52O&_c=ddba3200 [2] app.mailvox.it/nl/pvnmc4/hnzkws/hvan72u/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5pbnBzLml0?_d=52O&_c=677aedde [3] app.mailvox.it/upr/pvnmc4/hvan72u/unsubscribe?_m=hnzkws&_t=59075af1

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