Diritti delle persone disabili Diritto al voto delle persone con disabilità
DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI
Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità
Il 28 dicembre 2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che dovrà ora seguire l’iter parlamentare. La prima grande Convenzione internazionale in materia di diritti umani del Terzo Millennio.
Il 30 marzo 2007 a New York, nella sede delle Nazioni Unite, infatti, il ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero ha firmato, per l’Italia, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.
La Convenzione, che riguarda oltre 650 milioni di persone che in tutto il mondo sono costrette a convivere con le difficoltà legate alla loro condizione e alle discriminazioni più diverse, riafferma i diritti inalienabili che appartengono a ciascun individuo e che non possono essere negati proprio alla parte più fragile della popolazione.
Principi generali della Convenzione:
– il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
– la non discriminazione;
– la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
– il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
– la parità di opportunità;
– l’accessibilità;
– la parità tra uomini e donne;
– il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
A questo sforzo collettivo l’Italia ha fornito un importante contributo, offrendo la propria esperienza consolidata negli ultimi decenni nel campo della promozione e tutela di questi diritti.
Leggi il testo della Convenzione: Convenzione ONU – versione pdf Convenzione ONU – versione txt
DIRITTO AL VOTO DELLE PERSONE CON DISABILITA’
Esistono precise indicazioni normative per favorire l’esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità:
Voto con accompagnatore in cabina
Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono esercitare il proprio diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia, o, in mancanza, possono scegliere come accompagnatore un altro elettore, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano (legge n. 17 del 5 febbraio 2003).
L’impedimento potrà essere dimostrato:
– con certificato medico rilasciato dalle sedi dell’Azienda Sanitaria Locale, che precisi che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”.
Tale certificato viene rilasciato gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche, e verrà allegato al verbale del Seggio in cui si è votato.
– in alternativa, al fine di evitare di doversi munire in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio elettorale del proprio Comune l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
Tale annotazione consentirà l’ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali. Anche per ottenere l’annotazione è necessario presentare il certificato medico della ASL. L’elettore cieco, in alternativa, può esibire il “libretto di pensione” che accerta lo stato di cecità. Le aziende sanitarie locali devono predisporre, nei tre giorni che precedono le elezioni, un servizio nei vari Comuni, per il rilascio dei certificati che attestano la condizione dell’elettore disabile.
Questi documenti sono rilasciati gratuitamente dai medici della A.S.L.; in alternativa, l’elettore può presentare copia autentica della patente di guida speciale, purchè nella documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Gli elettori che hanno bisogno di essere accompagnati solo fino alla cabina elettorale, ma poi sono in grado di votare autonomamente, non devono presentare alcun certificato.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile: sul suo certificato elettorale il presidente del seggio apporterà un’annotazione per indicare che egli ha già assolto tale compito.
Scelta di un seggio senza barriere architettoniche
Gli elettori non deambulanti possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, che sia ubicata in uno stabile privo di barriere architettoniche e dove sia allestita almeno una cabina elettorale che abbia i seguenti requisiti: – accessibilità alle sedie a rotelle – lista dei candidati affissa ad un’altezza che consenta una agevole lettura – piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri – questa cabina deve essere segnalata con apposita segnaletica. La legge 15 del 1991 specifica che nei Comuni ripartiti in più collegi, la sezione priva di barriere architettoniche scelta dall’elettore non deambulante deve appartenere al medesimo collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore è iscritto.
Servizio di trasporto al seggio
L’art. 29 della legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione delle elezioni, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.
Accessibilità dei seggi elettorali
Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a rotelle devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati e di votare con assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell’ufficio elettorale. Le sezioni accessibili sono segnalate mediante apposita affissione, agli accessi delle aree di circolazione. Inoltre queste sezioni devono disporre di almeno una cabina per consentire agevolmente l’accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all’altezza di circa 80 centimetri o di un tavolo munito di ripari che garantiscano la segretezza del voto. I Comuni devono provvedere al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedere di conseguenza, affinchè nelle future consultazioni elettorali non si presenti la stessa situazione.
Voto a domicilio
La Legge 22 del 27 gennaio 2006, accoglie un’istanza espressa da più parti negli ultimi anni relativa all’esercizio del diritto di voto di persone con disabilità gravissima. La normativa consente a tutti i cittadini che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali di votare presso il proprio domicilio. Per poter votare a casa, i cittadini che dipendono dai macchinari sopracitati devono far pervenire all’Ufficio elettorale del proprio Comune di residenza, ALMENO 15 giorni prima della votazione, TRE DOCUMENTI:
– una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione
– il certificato medico rilasciato dal funzionario medico della ASL da cui risulti la dipendenza dall’apparecchiatura elettromedicale e se il soggetto ha necessità di essere assistito durante l’esercizio del voto
– una fotocopia della tessera elettorale
Voto in ospedale
I cittadini ricoverati possono votare in ospedale. Saranno allestiti all’interno dell’Ospedale alcuni seggi elettorali volanti destinati alle persone ricoverate e non dimissibili; essi dispongono di un seggio mobile per permettere di votare ai degenti non deambulanti. Per esercitare il proprio diritto di voto occorre, oltre alla scheda elettorale ed il documento di identità, l’autorizzazione del Sindaco.
Approfondimenti
Diritto al voto in Europa
Articolo tratto da ” Redattore Sociale” del 05 Aprile 2006 Voto per tutti: come funziona in Europa? Lo sforzo contro le barriere architettoniche dei seggi accomuna i Paesi dell’Unione, ma la discriminante è la possibilità di votare per corrispondenza, a domicilio e per delega.
ROMA – Votare per corrispondenza. Un francobollo accanto al simbolo sbarrato del partito potrebbe essere la garanzia della massima partecipazione al voto ed anzi lo è già in diversi Paesi. In Germania per esempio, dove per votare basta spedire la scheda elettorale al proprio seggio entro le 18:00 del giorno delle votazioni. E non importa essere disabili, il voto per corrispondenza può essere richiesto da tutti coloro che non possono recarsi al seggio il giorno delle elezioni, sia per una vacanza, per lavoro o per una malattia. In Austria la “wahlkarte”, la cartolina di voto, non si spedisce, ma in caso di necessità può essere utilizzata in ogni Comune del Paese. E i cittadini disabili o malati impossibilitati ad uscire di casa, possono votare nel seggio volante che raccoglie i voti a domicilio. In Finlandia gli elettori immobilizzati nella propria abitazione devono soltanto fare una telefonata all’ufficio elettorale entro 12 giorni dalle elezioni per prenotare il servizio di raccolta domiciliare del voto. Ancora più snelle le procedure francesi. I cittadini d’oltralpe che si trovino per qualsiasi motivo all’estero o in Comune diverso dal proprio, o che abbiano difficoltà a raggiungere il seggio, possono delegare il proprio voto ad una persona di fiducia con un’autorizzazione scritta. Questa l’Europa dell’accessibilità al voto, un continente diviso in due, dove l’Italia gioca in seconda fila. Se lo sforzo per garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche dei seggi accomuna i Paesi dell’Unione, la discriminante democratica è la possibilità del voto per corrispondenza, domiciliare e per delega. L’utilizzo delle cartoline postali è una prassi rodata in Danimarca, Svezia, Spagna, Gran Bretagna e Germania. Il voto da casa è in vigore in Finlandia, Danimarca, Norvegia e Svezia, mentre invece il meccanismo della delega è norma di legge soltanto in Belgio, Svezia, Francia e Gran Bretagna. In tutti gli altri Paesi, Italia compresa, l’accesso al voto dei cittadini disabili passa per due principali interventi: la possibilità del voto assistito (trasporto al seggio, ingresso in cabina di un accompagnatore) e la possibilità di votare in un seggio diverso da quello di residenza, quando questo non sia accessibile. La recente legge 22/06 ha sì introdotto nel nostro Paese il voto domiciliare, ma limitatamente ai cittadini dipendenti da macchinari elettromedicali, una minoranza degli elettori impossibilitati a raggiungere i seggi. L’esempio dei Paesi scandinavi, di Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Inghilterra e Spagna dimostra tre cose. Innanzitutto che il timore che i voti domiciliari, postali e per delega portino ad un aumento di brogli è infondato. In secondo luogo che attraverso provvedimenti che interessano in modo generico tutti gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio si è affermato in modo specifico il diritto al voto degli elettori disabili. Infine che l’accessibilità al voto per tutti non è una chimera laddove esiste la volontà politica e l’esigenza culturale di realizzarla. Alla base delle riforme dei Paesi europei presi a modello c’è infatti una domanda culturale di autonomia e partecipazione dei cittadini disabili.
Normativa di riferimento
– Legge 5 febbraio 2003, n.17 “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermita’” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2003, n. 33)
– Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39)
– Legge 15 gennaio 1991, n. 15 “Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1991, n. 16)
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 “Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati” (Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139)